Art. 16.
(Ignoranza ed errore).

      1. In materia di ignoranza ed errore, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che sia esclusa la responsabilità a titolo di dolo nei seguenti casi:

              1) errore sul fatto che costituisce il reato, anche quando derivi da errore su legge diversa da quella penale, avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

              2) erronea supposizione di una causa di giustificazione, anche quando essa derivi da errore su legge diversa da quella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

              3) eccesso nelle cause di giustificazione quando per errore ne siano superati i limiti;

          b) prevedere che:

              1) nei casi di cui alla lettera a), sia fatta salva la punibilità a titolo di colpa se l'errore sia determinato da colpa e il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo;

              2) l'agente sia punito per il reato meno grave in caso di errore su un elemento differenziale tra più reati;

          c) prevedere che escludano la responsabilità l'ignoranza e l'errore sulla legge penale incriminatrice nonché l'erronea supposizione di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, purché siano scusabili in rapporto alle circostanze oggettive del fatto e alle caratteristiche personali dell'autore;

          d) prevedere che in caso di ignoranza o errore non scusabile la pena possa essere attenuata fino a un terzo se si tratti di reato doloso;

          e) prevedere, salve le diverse disposizioni di legge, l'irrilevanza dell'errore sull'identità della persona offesa.

 

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